Il 25 maggio 2016 è stato stipulato da parte della Commissione Europea il Regolamento europeo (UE) 2016/679, che sarà effettivamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018. Ma di cosa si tratta esattamente? In pratica, il GDPR 2018, si occupa di definire in termini legali il cosiddetto Diritto all’Oblio che si rivolge ad internet. Per la giurisprudenza infatti, il ‘diritto all’oblio’ indica quella possibilità che ha l’individuo di poter richiedere che i suoi dati personali non vengono più pubblicati e diffusi sul web, poiché si ritiene che costituiscano un grave danno morale per la reputazione e la privacy della persona stessa.
Tutto è nato nel 2016, quando la Cassazione sul Diritto all’Oblio si era pronunciata, ritenendo che fosse idoneo offrire la possibilità all’utente in questione di richiedere che le sue informazioni potessero scomparire dal web.
A tal proposito, c’è una vicenda particolare che riguarda la Cassazione Civile, sez.i, sentenza 24/06/2016 n° 13161 in cui il Tribunale di Chieti condannò una testata giornalistica per aver oltrepassato i limiti di tempo per la pubblicazione di un articolo di cronaca che rappresentava un danno per le persone coinvolte, in termini di lesione alla reputazione personale e lavorativa. In parole povere, questo caso è andato a definire meglio alcune regole base per poter esercitare il Diritto all’Oblio.
Una di queste infatti, chiarisce che se una notizia – recante anche il nome dell’utente interessato – da una parte offre un interesse in termini di cronaca, dall’altra deve essere cancellata dal web nel momento in cui quella notizia stessa perde la sua funzione di interesse per la collettività. Vi sono poi casi in cui la parte lesa è addirittura estranea ai fatti dichiarati all’interno della notizia. In entrambi i casi, si può esercitare il Diritto all’Oblio.